Il provvedimento c.d. DASPO
- Giovanna Suriano
- Diritto Amministrativo, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cons. Stato, sez. III, ud. 23 aprile 2026 – dep. 24 luglio 2026, n. 6059
Tematica
Provvedimenti di polizia
DASPO
Presupposti
Norma/e di riferimento
art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401
Massima/e
ѦѦѦ Il provvedimento c.d. DASPO è una misura di prevenzione, di natura cautelare e urgente, protesa alla più efficace tutela dell’ordine pubblico e ad evitare la reiterazione di comportamenti vietati; in quanto tale, è espressione della discrezionalità riconosciuta dalla legge all’Amministrazione proprio per le indicate finalità. Non presuppone l’accertamento di una lesione in un’ottica repressiva ma il mero pericolo di una lesione all’ordine pubblico. Può dunque riferirsi anche a condotte che comportano od agevolano situazioni di allarme o di pericolo ed essere disposta nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulti aver tenuto una condotta finalizzata a mettere in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Cons. Stato, sez. III, 24 luglio 2026, n. 6059
In senso conforme: Cons. Stato, sez. III, 7 aprile 2020, n. 2313
Commento
Il provvedimento c.d. DASPO
Giovanna Suriano
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, L. 13 dicembre 1989, n. 401, il Daspo (acronimo di Divieto di accedere alle manifestazioni sportive) può essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulti aver tenuto una condotta, sia singola che di gruppo, finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico.
La giurisprudenza ha unanimemente qualificato la fattispecie come tipicamente appartenente al diritto amministrativo della prevenzione per l’inequivoca volontà del legislatore di anticipare la soglia della prevenzione alle situazioni di pericolo concreto.
Il provvedimento c.d. DASPO è, cioè, una misura di prevenzione, di natura cautelare e urgente, protesa alla più efficace tutela dell’ordine pubblico e ad evitare la reiterazione di comportamenti vietati; in quanto tale, è espressione della discrezionalità riconosciuta dalla legge all’Amministrazione proprio per le indicate finalità. Non presuppone l’accertamento di una lesione in un’ottica repressiva ma il mero pericolo di una lesione all’ordine pubblico. Può dunque riferirsi anche a condotte che comportano od agevolano situazioni di allarme o di pericolo ed essere disposta nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulti aver tenuto una condotta finalizzata a mettere in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa di manifestazioni sportive (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 aprile 2020, n. 2313).
In ragione delle delineate caratteristiche, tale misura è del tutto autonoma rispetto a procedimenti e condanne penali in ragione della pericolosità sociale e della rilevanza autonoma dell’attività di prevenzione dei reati condotta dalle forze dell’ordine; sicché, il rapporto tra i presupposti applicativi delle misure di prevenzione e la sanzione penale si sostanzia in termini di “relativa autonomia”, con conseguente applicabilità delle prime a prescindere dall’accertamento di condotte penalmente rilevanti poste in essere dall’interessato. Pertanto, come di recente ribadito dai giudici amministrativi, per l’adozione di un DASPO “si prescinde da una condanna penale, sia per la finalità prevalente della misura, consistente nella creazione di un ambiente che prevenga comportamenti violenti o pericolosi a protezione dell’ordine pubblico e degli altri spettatori, sia per la mancanza di afflittività, non consistendo in una privazione della libertà o in una imposizione di obbligazione pecuniaria” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 novembre 2021, n. 7945).
Il provvedimento in questione è, quindi, connotato da ampia discrezionalità, spettando all’Autorità amministrativa la valutazione in concreto dell’inaffidabilità del soggetto in forza di un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza dei cittadini e l’interesse privato ad accedere liberamente negli stadi; fermo restando che è sempre necessario che al destinatario del divieto sia ascrivibile un comportamento concreto, volto con chiarezza e univocità alla commissione del fatto potenzialmente pericoloso o espressamente previsto dalla legge come tale.
La natura preventiva della misura implica che anche comportamenti neutri, non univocamente connotati da violenza o da un esplicito incitamento alla violenza, possano essere posti alla base del giudizio prognostico di pericolosità, nei limiti della ragionevolezza, come nel caso di condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e determinano il pericolo anche solo potenziale di lesione.