Garanzie di libertà del difensore: le «carte e documenti relativi all’oggetto della difesa» non sottoponibili a sequestro
- Valerio de Gioia
- JusDi, Procedura Penale
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. I, ud. 18 marzo 2026 – dep. 21 luglio 2026, n. 27355
Tematica
Guarentigie del difensore
Sequestro (divieto)
Documenti
Norma/e di riferimento
art. 103 c.p.p.
Massima/e
ѦѦѦ In tema di garanzie di libertà del difensore, non può ritenersi che tutte le “carte” e i “documenti” che si trovino presso lo studio ovvero l’abitazione di un professionista iscritto all’albo degli avvocati siano perciò stesso da considerarsi «oggetto della difesa» e pertanto sequestrabili solo se “corpo di reato”. Per «oggetto della difesa», come indicano il senso letterale delle parole e la “ratio” della norma, deve intendersi infatti inerenza ad un procedimento giudiziario, anche eventualmente concluso, in relazione al quale il professionista espleti o abbia espletato un mandato difensivo espressamente conferito dall’interessato. Cass. pen., sez. I, 18 marzo 2026, n. 27355
In senso conforme: Cass. pen., sez. III, 23 giugno 2025, n. 326093; Cass. pen., sez. II, 22 maggio 1997, n. 3513
Commento
Garanzie di libertà del difensore: le «carte e documenti relativi all’oggetto della difesa» non sottoponibili a sequestro
Valerio de Gioia
L’art. 103, comma 2, c.p.p. prevede il divieto di procedere presso i difensori al sequestro «di carte o documenti relativi all’oggetto della difesa», salvo che costituiscano corpo del reato.
Il punto è stabilire che cosa debba intendersi per “carte e documenti relativi all’oggetto della difesa”.
La lett. b) del comma 1 dell’art. 103 c.p.p., regolando ispezioni e perquisizioni da eseguire negli uffici del difensore, fa riferimento alla possibilità – riguardante pure l’ipotesi, come quella di specie, in cui il difensore non sia esso stesso indagato – di procedervi «per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose … specificamente predeterminate».
Mentre il riferimento a tracce ed effetti materiali del reato è riconducibile alla disciplina dell’ispezione di luoghi o di cose (artt. 244 e ss. c.p.p.), quello alle “cose predeterminate” rinvia evidentemente alla disciplina della perquisizione (artt. 247 e ss. c.p.p.), che è diretta alla ricerca del «corpo del reato» o di «cose pertinenti al reato». In particolare, la definizione di cui all’art. 103, comma 1, lett. b), c.p.p. rimanda a cose che non costituiscono “corpo del reato” (che sono solo quelle sulle quali o mediante le quali è stato commesso il reato nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo), bensì a cose che sono piuttosto “pertinenti al reato”, necessarie per l’accertamento del reato. Non è revocabile in dubbio che tali cose, le quali possono legittimamente essere oggetto di ispezioni e perquisizioni negli uffici dei difensori, possano poi essere sequestrate ove rilevate o rinvenute: altrimenti non vi sarebbe ragione di consentirne la ricerca (ispezioni e perquisizioni sono “mezzi di ricerca della prova”) se non potessero essere poi assicurate al procedimento. Non a caso, l’art. 252 c.p.p. stabilisce che le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con l’osservanza degli artt. 259 e 260 c.p.p..
Non v’è motivo di non estendere la previsione della possibilità di assicurare al procedimento le cose pertinenti al reato al caso in cui, conoscendo già l’inquirente l’allocazione della cosa e non avendo necessità di previa rilevazione o ricerca, la cosa stessa debba essere “solo” e direttamente sequestrata.
Il sequestro a cui si riferisce l’art. 103, comma 2, c.p.p., pertanto, deve necessariamente riguardare altro e non anche le cose pertinenti al reato di cui al comma 1. Vale a dire che la disposizione ha la funzione di escludere, dall’assoggettabilità a sequestro delle cose pertinenti al reato – che sono appunto già sequestrabili ai sensi dell’art. 103, comma 1 –, una particolare categoria di cose. Infatti, il comma 2 riguarda specificamente solo carte e documenti (non anche cose) relativi «all’oggetto della difesa»: dunque, le cose sono il “genus” e le carte e i documenti ne sono una “species”, per il cui sequestro vale una disciplina derogatoria. In particolare, la norma utilizza un concetto che dal punto di vista testuale rimanda a documentazione strettamente attinente al rapporto professionale instaurato con il difensore, nella quale pertanto non rientrano, oltre al corpo del reato, nemmeno le cose necessarie per l’accertamento del reato ove non riguardanti il rapporto professionale nell’accezione letterale del termine. In tema di garanzie di libertà del difensore, è stato già affermato che non può ritenersi che tutte le “carte” e i “documenti” che si trovino presso lo studio ovvero l’abitazione di un professionista iscritto all’albo degli avvocati siano perciò stesso da considerarsi «oggetto della difesa» e pertanto sequestrabili solo se “corpo di reato”. Per «oggetto della difesa», come indicano il senso letterale delle parole e la “ratio” della norma, deve intendersi infatti inerenza ad un procedimento giudiziario, anche eventualmente concluso, in relazione al quale il professionista espleti o abbia espletato un mandato difensivo espressamente conferito dall’interessato (Cass. pen., sez. II, 22 maggio 1997, n. 3513; più recentemente, Cass. pen., sez. III, 23 giugno 2025, n. 326093). Inoltre, mentre per le ispezioni e per le perquisizioni la “garanzia” prevista dall’art. 103 c.p.p. è collegata ai locali dell’ufficio, per i sequestri (così come avviene anche per le intercettazioni e per il controllo della corrispondenza) la lettera del secondo comma, con le parole iniziali (“presso i difensori”), mostra che la garanzia è collegata direttamente alle persone (difensori e consulenti tecnici), sicché il divieto opera anche quando l’attività diretta al sequestro si svolge in luogo diverso dall’ufficio (Cass. pen., sez. un., 12 novembre 1993, n. 24). S’è ritenuto, in particolare, che i limiti di cui all’art. 103, comma 1, c.p.p. sono diretti ad evitare che con ispezioni e perquisizioni non strettamente necessarie negli uffici dei difensori, effettuate dalla polizia giudiziaria in modo incontrollato, si possa condurre una ricerca indiscriminata su tutti gli atti esistenti nell’ufficio del difensore, con la possibilità di acquisire o comunque di conoscere atti di un rapporto difensivo che il difensore ha diritto di mantenere segreti (così Sez. U, n. 24 del 1993, sopra cit., in motivazione). Dunque, la garanzia apprestata riguarda atti che il difensore ha diritto di mantenere segreti, perché evidentemente attengono a quanto conosciuto in ragione del rapporto professionale. Le limitazioni di quella garanzia renderebbero insicuri i rapporti tra parte e difensore, rischiando di vanificare il segreto professionale nonostante il riconoscimento accordatogli dagli artt. 200 e 256 c.p.p. Questo vuol dire che la garanzia prevista dall’art. 103 c.p.p. riguarda non ogni carta o documento rilevante ai fini della difesa, ma solo quelli formati nel contesto del rapporto professionale (a seguito degli incontri, dei colloqui, delle comunicazioni, del confronto sui temi investigativi tra parte e difensore), che sono diventati “cose pertinenti al reato” in conseguenza dell’instaurazione e dello svolgimento del rapporto stesso (trasfuse, in ragione di ciò, su carta o anche su supporti di diversa natura), e non anche quelli che preesistevano e che in quanto tali sono indipendenti rispetto al rapporto professionale.