- Civile
La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento
- Civile
Provvedimento (estremi)
Ordinanza – Cass. civ., sez. I, ud. 8 aprile 2025 – dep. 9 maggio 2025, n. 12246
Tematica
Diritto civile
Famiglia
Filiazione
Norma/e di riferimento
Art. 30 Cost. – artt. 261, 277, 315-bis e 316-bis c.c.
Massima/e
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell’art. 277 c.c., e, quindi, giusta l’art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento. La relativa obbligazione si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l’altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall’art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali. Cass. civ., sez. I, 9 maggio 2025, n. 12246.
In senso conforme: Cass. civ. 28 marzo 2017, n. 7960.
Il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell’obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all’altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l’importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza. Cass. civ., sez. I, 9 maggio 2025, n. 12246.
In senso conforme: Cass. civ. 25 maggio 2022, n. 16916.
Commento
Il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita ha natura indennitaria
di Giovanna Spirito
La Corte di Cassazione ha ribadito che il dovere del padre di mantenere il figlio è certo nell’an dal momento che discende direttamente dalla legge (art. 315-bis e art. 316-bis c.c.).
Si tratta di un’obbligazione ex lege che dura fino al raggiungimento della maggiore età o comunque dell’autonomia economica da parte del figlio (Cass. civ. n. 19589/2011; Cass. civ. n. 18076/2014; Cass. civ. n. 2252/2024).
La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell’art. 277 c.c., e, quindi, giusta l’art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento.
La relativa obbligazione si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l’altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall’art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali (Cass. civ. 28 marzo 2017, n. 7960).
Il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell’obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all’altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l’importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza (Cass. civ. 25 maggio 2022, n. 16916).