Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli

Provvedimento (estremi)

Sentenza – Cass. pen., sez. II, ud. 7 maggio 2025 – dep. 16 maggio 2025, n. 18615

Tematica

Penale
Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli

Interpretazione estensiva

Norma/e di riferimento

Art. 707 c.p.

Massima/e

Ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 707 c.p., l’espressione ‘serratura’ comprende tutti i congegni idonei a chiudere uno spazio preservandolo da intrusioni, non soltanto le serrature vere e proprie, ed ha affermato che devono considerarsi muniti di serratura, agli effetti dell’articolo citato, anche i deflettori degli autoveicoli, che pur non essendo chiusi con chiavi, sono costruiti in modo da poter essere bloccati dall’interno e da impedire ogni abusiva apertura dall’esterno. Cass. pen., sez. II, 7 maggio 2025, n. 18615

In senso conforme: Cass. pen., sez. II, 28 aprile 1986, n. 10093; Cass. pen., sez. VI, 3 dicembre 1971, n. 479

 

Il martelletto frangivetro costituisce strumento atto ad aprire o a forzare serrature, essendo dotato di una punta in acciaio che presenta l’attitudine all’effrazione di chiusure in vetro di accessi, anche se questi non rientrano nelle serrature in senso proprio. Cass. pen., sez. II, 7 maggio 2025, n. 18615

In senso conforme: Cass. pen., sez. II, 9 marzo 2015, n. 17428

In senso difforme: Cass. pen., sez. II, 17 aprile 2014, n. 18393

Commento

Nella nozione di «strumenti atti ad aprire o a forzare serrature» rientra anche il «martelletto frangivetro»

di Valerio de Gioia

 

L’art. 707 c.p. non elenca tassativamente gli strumenti atti ad aprire o forzare serrature ma un dato utile ad orientare l’interprete si rinviene nella rubrica della norma che reprime il “possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli”, avendo con evidenza il legislatore del 1930 ritenuto il “grimaldello” e le sue varianti quale archetipo degli strumenti solitamente utilizzati per introdursi in luoghi chiusi a scopo predatorio.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo precisato che nella interpretazione della norma di cui all’art. 707 c.p. l’espressione ‘strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature’ deve essere intesa nel suo significato più ampio, comprensivo non soltanto di determinati arnesi tipici, di per sé destinati all’apertura di serrature o di altri analoghi congegni, ma di qualsiasi altro mezzo dotato di attitudine potenziale rispetto allo scopo, ricomprendendo nell’area di operatività della disposizione il possesso ingiustificato di un uncino, un temperino, un fil di ferro (Cass. pen., sez. VI, 25 novembre 1969, n. 2201) ma anche di uno scalpello in ferro lungo 18 cm. in quanto valido mezzo di effrazione o di violenta forzatura di congegni di chiusura (Cass. pen., sez. VI, 19 giugno 1968, n. 989); di strumenti tagliavetro (Cass. pen., sez. VI, 29 aprile 1980, n. 12276); di una spranga acuminata in quanto utilizzabile per distruggere o demolire i congegni di chiusura, così vanificandone la funzione (Cass. pen., sez. II, 13 novembre 1986, n. 2362); di un temperino (Cass. pen., sez. II, 28 settembre 2012, n. 48172) ovvero di cesoie giacché la disposizione incriminatrice concerne tutti gli strumenti atti ad aprire e forzare non solo le chiusure dotate di chiavi, ma anche altri presidi, come lucchetti o catene assicurate con analoghi strumenti, che impediscono l’accesso e l’apertura di porte e varchi (Cass. pen., sez. II, 3 febbraio 2021, n. 11564).

La Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che, ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 707 c.p., l’espressione ‘serratura’ comprende tutti i congegni idonei a chiudere uno spazio preservandolo da intrusioni, non soltanto le serrature vere e proprie, ed ha affermato che devono considerarsi muniti di serratura, agli effetti dell’articolo citato, anche i deflettori degli autoveicoli, che pur non essendo chiusi con chiavi, sono costruiti in modo da poter essere bloccati dall’interno e da impedire ogni abusiva apertura dall’esterno (Cass. pen., sez. VI, 3 dicembre 1971, n. 479; Cass. pen., sez. II, 28 aprile 1986, n. 10093). Simile interpretazione risulta conforme al dato semantico dell’espressione giacché con il termine “serratura” si identificano plurimi congegni meccanici o elettrici che servono a delimitare (cancelli) o chiudere spazi più o meno ampi (porte/porte finestre/cassetti/ casseforti) riservandone l’accesso ad un ristretto novero di soggetti abilitati. Deve ritenersi, pertanto, del tutto legittima, in quanto rispondente ad una necessaria ermeneutica evolutiva, conforme alla finalità della norma di cui all’art. 707 c.p., che è quella di prevenire i delitti contro il patrimonio, la sussunzione nella nozione di serratura di qualsiasi meccanismo posto a presidio di beni, pubblici o privati, con finalità interdittive onde salvaguardare i beni custoditi nello spazio chiuso (Cass. pen., sez. II, 13 novembre 1986, n. 2362; Cass. pen., sez. II, 28 settembre 2012, n. 48172). Non è fuor di luogo osservare che appartiene al notorio l’esistenza di una gran varietà di sistemi di chiusura di accessi costituiti da materiali vitrei sicché non pare ragionevole, in quanto in contrasto con la ratio legis, la esclusione dall’area di operatività della fattispecie contravvenzionale di strumenti adatti alla penetrazione in spazi riservati a fini predatori adeguati all’evoluzione tecnica dei sistemi di protezione. La contraria opinione espressa in giurisprudenza (Cass. pen., sez. II, 17 aprile 2014, n. 18393), secondo cui vanno esclusi dalla nozione di “strumenti atti ad aprire o a forzare serrature”, il martelletto frangivetro e qualunque altro oggetto idoneo ad infrangere un vetro, non potendo il concetto di “serratura” essere esteso fino ad includere i vetri che ostino all’ingresso in qualsiasi spazio separandolo dall’esterno, è rimasta del tutto isolata e risulta smentita con riguardo allo specifico strumento in discorso da Cass. pen., sez. II, 9 marzo 2015, n. 17428, che ha ritenuto che il martelletto frangivetro costituisce strumento atto ad aprire o a forzare serrature, essendo dotato di una punta in acciaio che presenta l’attitudine all’effrazione di chiusure in vetro di accessi, anche se questi non rientrano nelle serrature in senso proprio.

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