- Diritto Penale
Lo «stato di flagranza» del reato di maltrattamenti in famiglia
- Valerio de Gioia
- Diritto Penale
Provvedimento (estremi)
Sentenza – Cass. pen., sez. VI, ud. 11 aprile 2025 – dep. 15 maggio 2025, n. 18339
Tematica
Procedura penale
Misure precautelari
Violenza di genere
Norma/e di riferimento
Art. 13 Cost.
Art. 380 c.p.p.
Massima/e
L’Autorità giudiziaria, in sede di convalida dell’arresto, oltre a verificare l’osservanza dei termini previsti dagli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, c.p.p. deve controllare la legittimità dell’operato della Polizia giudiziaria, accertandone la mera ragionevolezza, circa lo stato di flagranza e l’ipotizzabilità di uno dei reati che consentono l’applicazione della misura pre-cautelare (artt. 380 e 381 c.p.p.). Cass. pen., sez. VI, 11 aprile 2025, n. 18339.
In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 27 aprile 2021, n. 17616; Cass. pen., sez. V, 3 dicembre 2018, n. 7915; Cass. pen., sez. VI, 12 febbraio 2015, n. 8341.
Il D.L. 14 agosto 2013 n. 93, convertito dalla L. 119 del 2013, ha esteso la previsione dell’arresto obbligatorio al delitto di maltrattamenti in famiglia (oltre che all’art. 612-bis c.p.) con l’introduzione della lett. I-ter) nell’art. 380, comma 2, c.p.p., in un percorso di ampliamento della tutela di vittime della violenza esercitata in ambiti chiusi, in cui si creano rapporti diseguali, quali il contesto familiare o di convivenza. L’obiettivo della norma, nella logica dell’eccezionalità sancita a livello costituzionale, è di consentire l’adozione di provvedimenti protettivi immediati, quali sono le misure pre-cautelari, per impedire di porre ulteriormente in pericolo la vita e l’incolumità fisica delle persone offese di questi reati, la cui esigenza prioritaria di tutela è riconosciuta anche dalle fonti sovranazionali, recepite nel nostro ordinamento, tanto da richiedere ai giudici di merito, anche in fase di convalida dell’arresto, di operare un’interpretazione ad essa conforme. Cass. pen., sez. VI, 11 aprile 2025, n. 18339.
In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 8 luglio 2024, n. 32354; Cass. pen., sez. III, 10 ottobre 2019, n. 47572; Cass. pen., sez. II, 28 marzo 2019, n. 17335.
È configurabile lo stato di flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia allorché il singolo episodio lesivo non risulti isolato, ma si ponga inequivocabilmente in una situazione di continuità rispetto a comportamenti di reiterata sopraffazione direttamente percepiti dagli operanti, Cass. pen., sez. VI, 11 aprile 2025, n. 18339.
In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 16 gennaio 2019, n. 7139.
Commento
Lo «stato di flagranza» del reato di maltrattamenti in famiglia
di Valerio de Gioia
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., sez. VI, 27 aprile 2021, n. 17616; Cass. pen., sez. V, 3 dicembre 2018, n. 7915; Cass. pen., sez. VI, 12 febbraio 2015, n. 8341),. l’Autorità giudiziaria, in sede di convalida dell’arresto, oltre a verificare l’osservanza dei termini previsti dagli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, c.p.p. deve controllare la legittimità dell’operato della Polizia giudiziaria, accertandone la mera ragionevolezza, circa lo stato di flagranza e l’ipotizzabilità di uno dei reati che consentono l’applicazione della misura pre-cautelare (artt. 380 e 381 c.p.p.).
Il giudice, per compiere detta valutazione, si deve collocare in una prospettiva ex ante che non riguarda né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazioni riservate alla decisione relativa all’applicabilità delle misure cautelari), né l’apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito), ma soltanto la situazione obbiettiva di diretta percezione degli operanti al momento dell’arresto, tale da dimostrare la commissione di un reato ritenuto di particolare allarme sociale (tra quelli indicati dall’art. 380 c.p.p.) e di attribuirlo con certezza ad una determinata persona.
La disposizione, in ossequio alla deroga prevista dall’art. 13, comma 3, Cost. autorizza l’intervento repressivo immediato da parte delle forze di polizia, senza una previa disposizione dell’autorità giudiziaria, solo “in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge”, connotati proprio dalla particolare gravità del delitto che legittima la momentanea limitazione della libertà personale dell’autore.
Il D.L. 14 agosto 2013 n. 93, convertito dalla L. 119 del 2013, ha esteso la previsione dell’arresto obbligatorio al delitto di maltrattamenti in famiglia (oltre che all’art. 612-bis c.p.) con l’introduzione della lett. I-ter) nell’art. 380, comma 2, c.p.p., in un percorso di ampliamento della tutela di vittime della violenza esercitata in ambiti chiusi, in cui si creano rapporti diseguali, quali il contesto familiare o di convivenza.
L’obiettivo della norma, nella logica dell’eccezionalità sancita a livello costituzionale, è di consentire l’adozione di provvedimenti protettivi immediati, quali sono le misure pre-cautelari, per impedire di porre ulteriormente in pericolo la vita e l’incolumità fisica delle persone offese di questi reati, la cui esigenza prioritaria di tutela è riconosciuta anche dalle fonti sovranazionali, recepite nel nostro ordinamento, tanto da richiedere ai giudici di merito, anche in fase di convalida dell’arresto, di operare un’interpretazione ad essa conforme (Cass. pen., sez. III, 10 ottobre 2019, n. 47572; Cass. pen., sez. II, 28 marzo 2019, n. 17335; Cass. pen., sez. VI, 8 luglio 2024, n. 32354), avuto specifico riguardo alla Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011 (Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77, alla Direttiva 2012/29/UE recante “Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”, recepita con il D.L.vo 15 dicembre 2015, n. 212 e, da ultimo, alla Direttiva 2024/1385/UE “Sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica”.
Poiché quello in esame è un delitto abituale, è necessario che la Polizia giudiziaria prima e l’Autorità giudiziaria poi operino una valutazione complessiva dei fatti che, da un lato, non si limiti a quantificare, in modo formalistico e semplicistico, gli atti che lasciano evidenze fisiche, che, peraltro, nella specie, sono presenti (si vedano referti in atti); ma dall’altro, soprattutto, non tralasci di valorizzare accertamento delle umiliazioni o delle aggressioni, anche verbali, patite dalla persona offesa per diretta constatazione degli operanti oppure acquisendone conoscenza attraverso le sue dichiarazioni (sue o di altri) o per diretta percezione della sua condizione di sofferenza, di paura, di ansia.
In questo quadro pre-cautelare, li cui obiettivo prioritario, anche alla luce delle citate fonti sovranazionali, è mettere immediatamente in sicurezza la vittima (Cass. pen., sez. VI, 8 luglio 2024, n. 32354), specie quando particolarmente vulnerabile, assume rilievo, dal lato attivo, la descrizione della modalità prevaricatoria assunta dall’autore del reato anche alla presenza degli operanti che, comprova, il rapporto maltrattante costitutivo del reato in esame e dunque la stessa modalità sopraffattoria con cui questo abitualmente si sviluppa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità «è configurabile lo stato di flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia allorché il singolo episodio lesivo non risulti isolato, ma si ponga inequivocabilmente in una situazione di continuità rispetto a comportamenti di reiterata sopraffazione direttamente percepiti dagli operanti (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente era stata desunta la flagranza del reato sulla base della constatazione da parte delle forze dell’ordine delle condizioni dell’abitazione, delle modalità con le quali era stato richiesto l’intervento d’urgenza, delle condizioni soggettive della persona offesa, costretta a rifugiarsi presso una vicina per sottrarsi all’aggressione del figlio il quale, anche alla presenza degli agenti, non aveva esitato ad inveire contro la madre, ingiuriandola con epiteti vari)» (Cass. pen., sez. VI, 16 gennaio 2019, n. 7139).