- Diritto Amministrativo
Il danno da «perdita di chance»
- Domiziana Morbitelli
- Diritto Amministrativo
Provvedimento (estremi)
Sentenza – Cons. Stato, sez. V, ud. 21 novembre 2025 – dep. 15 maggio 2025, n. 4163
Tematica
Responsabilità della P.A
Risarcimento del danno
Perdita di chance
Norma/e di riferimento
art. 2043 c.c.
Massima/e
La chance è considerata una posizione giuridica autonomamente tutelabile – morfologicamente intesa come evento di danno rappresentato dalla perdita della possibilità di un risultato più favorevole – purché ne sia provata una consistenza probabilistica adeguata. Cons. Stato, sez. V, 15 maggio 2025, n. 4163.
In senso conforme: Cons. Stato, Ad. Plen., 23 aprile 2021, n. 7.
Per danno ingiusto risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c. si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto; ne consegue quindi la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto od al quale anela, e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere l’equivalente economico. Cons. Stato, sez. V, 15 maggio 2025, n. 4163.
In senso conforme: Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 2020, n. 2534.
Il danno ancorato alla perdita della specifica possibilità concreta di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale, da intendersi anche come immagine e prestigio professionale, al di là dell’incremento degli specifici requisiti di qualificazione e di partecipazione alle singole gare, esso deve essere oggetto di puntuale dimostrazione, ancorata alla perdita di un livello di qualificazione già posseduta ovvero alla mancata acquisizione di un livello superiore, quale conseguenze immediate e dirette della mancata aggiudicazione. Cons. Stato, sez. V, 15 maggio 2025, n. 4163.
In senso conforme: Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 2023, n. 9210; Cons. Stato sez. V, 7 novembre 2022, n. 9785.
Commento
Il danno da «perdita di chance»
di Domiziana Morbitelli
La chance è considerata una posizione giuridica autonomamente tutelabile – morfologicamente intesa come evento di danno rappresentato dalla perdita della possibilità di un risultato più favorevole – purché ne sia provata una consistenza probabilistica adeguata (Cons. Stato, Ad. Plen., 23 aprile 2021, n. 7).
La tecnica risarcitoria della perdita di chance garantisce l’accesso al risarcimento per equivalente solo se la chance abbia effettivamente raggiunto un’apprezzabile consistenza, di solito indicata dalle formule “probabilità seria e concreta” o anche “elevata probabilità” di conseguire il bene della vita sperato.
L’accoglimento della domanda esige, pertanto, che sia stata fornita la prova, anche presuntiva, dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, ma non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile. Per danno ingiusto risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c. si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto; ne consegue quindi la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto od al quale anela, e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere l’equivalente economico (Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 2020, n. 2534).
In ordine al danno ancorato alla perdita della specifica possibilità concreta di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale, da intendersi anche come immagine e prestigio professionale, al di là dell’incremento degli specifici requisiti di qualificazione e di partecipazione alle singole gare, esso deve essere oggetto di puntuale dimostrazione, ancorata alla perdita di un livello di qualificazione già posseduta ovvero alla mancata acquisizione di un livello superiore, quale conseguenze immediate e dirette della mancata aggiudicazione; solo all’esito di tale dimostrazione, relativamente all’an, è possibile procedere alla relativa liquidazione nel quantum (anche a mezzo di forfettizzazione percentuale applicata sulla somma riconosciuta a titolo di lucro cessante) e sempre che non debba ritenersi che, trattandosi di impresa leader nel settore di riferimento, l’aver conseguito già un curriculum di altissimo livello, renda la mancata aggiudicazione di un appalto non idonea, per definizione, ad incidere negativamente sulla futura possibilità di conseguire le commesse economicamente più appetibili e, più in generale, sul posizionamento dell’impresa nello specifico settore di mercato in cui è chiamata ad operare (Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 2023, n. 9210, che richiama Cons. Stato sez. V, 7 novembre 2022, n. 9785).